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[1]Contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine e' ammesso ricorso all'adunanza generale dell'Ordine stesso.
[2]((Contro la decisione dell'adunanza generale, per le materie contemplate nelle lettere a), c) del precedente articolo, e' ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Ministro dell'interno, che provvede, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
[3]Il termine per il ricorso decorre dalla data di notifica della decisione impugnata)).
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 16 dicembre 2009
