Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva ed acustica, di cui agli articoli 1 e 2.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;101~art3 · fonte del testo