Le disposizioni del precedente art. 2 debbono essere osservate da ciascun veicolo anche nel caso di piu' veicoli i quali marciano in colonna.
Testo vigente dal 8 marzo 1958
Le disposizioni del precedente art. 2 debbono essere osservate da ciascun veicolo anche nel caso di piu' veicoli i quali marciano in colonna.
Testo vigente dal 8 marzo 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-01-24;101~art4 · fonte del testo