I velocipedi debbono essere muniti:

  • a)per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace;
  • b)per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
  • c)per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;101~art1 · fonte del testo