I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:
- a)anteriormente di una segnalazione a luce propria bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purche' collocati simmetricamente;
- b)posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura veicolo e la conformazione del carico.
Testo vigente dal 8 marzo 1958
