I veicoli a trazione animale debbono essere muniti:

  • a)anteriormente di una segnalazione a luce propria bianca non abbagliante, collocata a sinistra; sono consentiti due segnali, purche' collocati simmetricamente;
  • b)posteriormente di un segnale riflettente rosso e di una luce rossa, collocati in modo che risultino pienamente visibili, quali che siano la struttura veicolo e la conformazione del carico.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;101~art2 · fonte del testo