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I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora:
- a)abbiano prestato servizio nel grado di sergente con soddisfacente rendimento;
- b)siano celibi o vedovi senza prole. Non possono essere disposti richiami a domanda, al sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare di leva.
Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 21 novembre 2002
