Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 2002 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora:

  • a)abbiano prestato servizio nel grado di sergente con soddisfacente rendimento;
  • b)siano celibi o vedovi senza prole. 6 Non possono essere disposti richiami a domanda, al sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare di leva.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituizionale

6

La Corte Costituizionale con sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002 n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002 n. 46) ha dichiarato, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, lettera b), della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate).

Testo in vigore dal 21 novembre 2002 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art11 · fonte su Normattiva