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I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano domanda possono essere ammessi a vincoli annuali di ferma, rinnovabili fino ad un massimo di anni due, a condizione che siano celibi o vedovi senza prole. In caso di accoglimento della domanda essi possono essere promossi al grado di sergente di complemento dopo almeno diciotto mesi di servizio sempre che siano stati promossi i volontari di pari grado ed anzianita' di cui ai precedente articolo ed essere ammessi, dopo il compimento di almeno ventiquattro mesi di servizio complessivo, alla continuazione della carriera. Ad essi sono estese le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 2 luglio 1964 al 3 agosto 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-06-10;447~art35 · fonte su Normattiva