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I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano domanda possono essere ammessi a vincoli annuali di ferma, rinnovabili fino ad un massimo di anni due, a condizione che siano celibi o vedovi senza prole.56 In caso di accoglimento della domanda essi possono essere promossi al grado di sergente di complemento dopo almeno diciotto mesi di servizio sempre che siano stati promossi i volontari di pari grado ed anzianita' di cui ai precedente articolo ed essere ammessi, dopo il compimento di almeno ventiquattro mesi di servizio complessivo, alla continuazione della carriera. Ad essi sono estese le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo precedente.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituizionale
5La Corte Costituizionale con sentenza 12-24 luglio 2000 n. 332 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000 n. 32) ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere senza prole"
Corte Costituizionale
6La Corte Costituizionale con sentenza 24 ottobre-12 novembre 2002 n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002 n. 46) ha dichiarato, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere celibi o vedovi.
Testo in vigore dal 21 novembre 2002 al 9 ottobre 2010
