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[1]I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.

[2]L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

[3]Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni 50.

Testo in vigore dal 19 agosto 1926 al 15 febbraio 1936

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urn:nir:stato:legge:1926-08-06;1365~art1 · fonte del testo

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