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[1]I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
[2]L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli stessi candidati, i quali, dopo avere ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano sostenere le prove scritte perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi al primo concorso per la nomina a notaro che venga indetto successivamente al loro congedamento, prescindendo dal requisito del limite di eta' di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365".
Il Regio D.L. 21 ottobre 1937, n. 2179, convertito senza modificazioni dalla L. 31 marzo 1938, n. 610, nel modificare l'art. 4, comma 2 del Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I benefici stabili negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono estesi, in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed avvocati ed ai candidati negli esami di procuratore, di avvocato e di notaio, i quali, in dipendenza di servizio militare non isolato prestato all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute negli articoli stessi".
Testo in vigore dal 22 gennaio 1938 al 5 giugno 1946
