Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1936 al 22 gennaio 1938. Leggi il testo vigente →

[1]I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.

[2]L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.

[3]Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni 50. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli stessi candidati, i quali, dopo avere ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano sostenere le prove scritte perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi al primo concorso per la nomina a notaro che venga indetto successivamente al loro congedamento, prescindendo dal requisito del limite di eta' di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1936 al 22 gennaio 1938

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1926 al 15 febbraio 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli stessi candidati, i quali, dopo avere ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano sostenere le prove scritte perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi al primo concorso per la nomina a notaro che venga indetto successivamente al loro congedamento, prescindendo dal requisito del limite di eta' di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-08-06;1365~art1 · fonte del testo

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