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[1]I notai sono nominati con decreto Reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
[2]L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
[3]Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni 50. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 20 gennaio 1936, n. 163, convertito senza modificazioni dalla L. 11 maggio 1936, n. 889, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Gli stessi candidati, i quali, dopo avere ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano sostenere le prove scritte perche' richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi al primo concorso per la nomina a notaro che venga indetto successivamente al loro congedamento, prescindendo dal requisito del limite di eta' di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365".
Testo in vigore dal 15 febbraio 1936 al 22 gennaio 1938
