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Per la scelta tra i concorrenti di cui al precedente articolo si terra' conto della condotta morale, dell'anzianita' di esercizio presunto ed eventualmente effettivo, del merito dell'esame, dei servizi resi negli archivi notarili e in altri uffici aventi affinita' col notariato, del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni.
Testo in vigore dal 19 agosto 1926 al 3 aprile 1932
