Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, e' dovuta una indennita' di anzianita' pari a dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennita' supplementari ((di cui all'art. 4)) ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1958 al 19 aprile 1958. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennita' supplementari di cui all'art. tolto: 5 aggiunto: 4 ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;23~art5 · fonte del testo