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[1]I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma presso un Istituto nautico anteriormente alla entrata in vigore dei programmi approvati con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1449, possono ottenere l'abilitazione a macchinista per motonavi, se abbiano compiuto con esito favorevole lo speciale corso teorico-pratico a tal uopo istituito presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Genova e presso il Regio istituto industriale di Trieste, o che fosse all'uopo istituito presso quegli Istituti nautici a cio' autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle comunicazioni.

[2]I predetti patentati macchinisti navali in 1ª che non abbiano seguito - o non possono seguire - il corso di cui al precedente comma, otterranno ugualmente l'abilitazione a macchinista per motonavi, purche' provino di avere acquistato un minimo di due anni di navigazione in servizio di macchina per motonavi. A tal fine e' considerata utile anche la navigazione acquistata su Regie navi azionate da motori a combustione interna.

Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art1 · fonte del testo