Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. 260 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai marittimi che in base alle vigenti disposizioni, hanno conseguito il titolo di motorista patentato, sara' attribuito il grado di motorista navale di 1ª classe, limitatamente al tipo di motore per il quale fu rilasciata la patente e colle facolta' stabilite dall'art. 11.
tolto: Ai marittimi che in base alle predette disposizioni abbiano ottenuta la qualifica di motorista autorizzato a condurre motori a combustione interna o a scoppio di potenza superiore a 100 cavalli asse, sara' attribuito il grado di motorista di 2ª classe, limitatamente al tipo di motore per il quale fu data l'autorizzazione e con le facolta' stabilite dall'art. 12.
tolto: Ai marittimi che, in base alle stesse disposizioni abbiano ottenuto la qualifica di motorista autorizzato a condurre motori del tipo semidiesel di potenza fino a 100 cavalli asse, sara' attribuito lo stesso grado di motorista di 2ª classe limitatamente al detto tipo di motore e alla detta potenza e sempre che il motore costituisca mezzo ausiliario di propulsione.
tolto: Le Capitanerie di porto provvederanno al ritiro degli attuali titoli ed alla sostituzione con i nuovi titoli con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento.
tolto: Le disposizioni del presente articolo avranno senz'altro effetto, indipendentemente dalla sostituzione del titolo.
tolto: I marittimi che hanno frequentato con esito favorevole i corsi teorico-pratici di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, convertito in legge con la legge 10 dicembre 1925, n. 2302, sono esonerati dall'esame di cui al comma f) dell'art. 11 o dell'art. 12 della presente legge, ma devono ugualmente possedere gli altri requisiti fissati dalle predette disposizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art13 · fonte del testo