Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. 212 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per ottenere la qualifica di motorista abilitato si richiedono i seguenti requisiti:
tolto: a) essere inscritto nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
tolto: b) avere compiuto il 18° anno di eta';
tolto: c) non avere riportato alcuna delle condanne per le quali, a norma delle disposizioni in vigore, e' inibito il conseguimento di gradi della Marina mercantile;
tolto: d) avere lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento di costruzione o riparazione di motori endotermici e di avere acquistato almeno sei mesi di navigazione in servizio di motori a combustione interna ed a scoppio;
tolto: e) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico presso una Capitaneria di porto secondo programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.
tolto: Il motorista abilitato potra' condurre motori a scoppio e a combustione interna di potenza non superiore a 50 cavalli asse installati come unico mezzo di propulsione su galleggianti di stazza lorda fino a tonnellate 25 adibiti al servizio pubblico per trasporto di merci e passeggeri entro i limiti del compartimento marittimo di inscrizione del galleggiante.
tolto: L'autorizzazione riguarda, esclusivamente il tipo di motore per il quale e' richiesta.
tolto: Il motorista abilitato puo' altresi' condurre motori endotermici di potenza non superiore a 100 cavalli asse, installati come mezzo di propulsione ausiliaria previsti dal penultimo comma dell'articolo seguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art15 · fonte del testo