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Per i motoscafi di lunghezza non superiore a metri otto e per i battelli muniti di motore asportabile le funzioni di conduttore e di motorista potranno essere riunite in una sola persona, a giudizio dell'Autorita' marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo, ai requisiti tecnici del galleggiante ed al risultato favorevole di un esperimento pratico da farsi secondo i programmi che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art17 · fonte del testo