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[1]I diplomati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore dei programmi approvati con R. decreto 28 agosto 1924, 1449, e successive modificazioni, nel conseguire la patente di grado otterranno anche l'abilitazione a macchinista per motonavi purche' provino, in relazione a quanto e' stabilito nella lettera d) dell'art. 207 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, che il periodo di navigazione da essi compiuto sia di almeno un anno in servizio di macchina a vapore e uno in servizio di macchina su motonavi.
[2]Per i diplomati stessi non sara' richiesto il periodo di un anno di navigazione in servizo di macchina su motonavi, se, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato con esito favorevole il corso teorico-pratico presso le scuole indicate nell'art. 1.
Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
