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[1]La condotta degli impianti elettrici a bordo delle navi mercantili e' riservata ai patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano ottenuto apposito certificato di abilitazione alle condizioni e con le modalita' appresso indicate.

[2]La suddetta abilitazione e' di due classi.

[3]Quella di prima classe autorizza alla condotta degli impianti elettrici di potenza erogata superiore a 2000 Kw.

[4]Quella di seconda classe autorizza alla condotta degli impianti elettrici di potenza erogata non superiore a 2000 Kw.

[5]Il Governo del Re, su proposta del Ministro per le comunicazioni, potra' emanare disposizioni intese a prescrivere speciali requisiti per l'abilitazione a condurre impianti elettrici per la propulsione delle navi, quando tali impianti abbiano una potenza propulsiva superiore a 5000 cavalli.

Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art4 · fonte del testo