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I Macchinisti navali in 1ª muniti dell'abilitazione di 2ª classe potranno ottenere l'abilitazione di lª classe purche' dimostrino di aver navigato, per almeno due anni - dando buona prova durante detta navigazione - in qualita' di ufficiali adibiti ai servizi elettrici di bordo su navi munite di impianti di potenza non inferiore ai 1000 Kw. calcolando tale potenza come indicato all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 25 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1320~art6 · fonte del testo