Norme per il contrasto al terrorismo

Art. 10 — Clausola di invarianza finanziaria

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;153~art10 · fonte su Normattiva