Chiunque produca glicerina e' tenuto a presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio e a tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sul quale deve registrare le quantita' giornalmente prodotte e quelle vendute e uscite dalla fabbrica, nonche' il nome e l'indirizzo dei rispettivi destinatari.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-01-27;35~art6 · fonte su Normattiva