Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse d'oliva e degli oli di semi, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento. Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I., sentito il Ministero della sanita' per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;35~art5 · fonte su Normattiva