Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 8 e 9 della presente legge e' punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio di semi o di olio di oliva e con la reclusione fino a un anno. Nei casi di particolare gravita', le pene sono raddoppiate. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con l'ammenda fino a lire due milioni. Chiunque trasporta o fa trasportare le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle sanse di oliva e degli oli di semi non denaturati o comunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa da lire 1 milione a lire 3 milioni. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la merce e' confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;35~art11 · fonte su Normattiva