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Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al precedente articolo 7.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 3 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;35~art9 · fonte del testo