Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi
Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1968 al 3 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
Nella vendita al minuto, in forma ambulante, gli oli di oliva commestibili e gli oli di semi commestibili debbono essere detenuti e venduti esclusivamente in recipienti confezionati secondo le norme di cui al precedente articolo 7.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1968 al 3 marzo 1992
