Norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi
Art. 10
E' fatto divieto di detenere negli stabilimenti sostanze chimiche che non siano di impiego usuale nella raffinazione degli oli di oliva e di semi e che non siano autorizzate dal Ministero della sanita'.
Testo vigente dal 12 febbraio 1968
