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Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto coi Ministri per la giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sara' provveduto alla costituzione di un istituto per l'esercizio del credito alberghiero e saranno stabilite le norme per il funzionamento per la destinazione dei fondi di cui alla lettera b) dell'art. 1.

Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-26;627~art10 · fonte del testo