Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936. Leggi il testo vigente →
Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto coi Ministri per la giustizia, per le finanze e per le corporazioni, sara' provveduto alla costituzione di un istituto per l'esercizio del credito alberghiero e saranno stabilite le norme per il funzionamento per la destinazione dei fondi di cui alla lettera b) dell'art. 1.
Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936
