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[1]Le disposizioni della presente legge potranno, a giudizio del Commissario per il turismo di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, essere estese, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2, anche agli stabilimenti di cura idro-termale d'iniziativa privata, quando l'esercizio di tali stabilimenti costituisca elemento essenziale per lo sviluppo della attrezzatura alberghiera locale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Rocco - Mosconi - Bottai.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
