Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936. Leggi il testo vigente →
Il Commissario per il turismo, di concerto con il Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni, stabilira' ogni anno la proporzione in cui i 10 milioni di stanziamento annui saranno divisi, per il raggiungimento dei due fini indicati all'art. 1.
Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936
