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Il Commissario per il turismo, di concerto con il Ministero delle finanze e con quello delle corporazioni, stabilira' ogni anno la proporzione in cui i 10 milioni di stanziamento annui saranno divisi, per il raggiungimento dei due fini indicati all'art. 1.

Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-26;627~art2 · fonte del testo