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Il Commissario per il turismo, di concerto col Ministero delle finanze e col Ministero delle corporazioni, stabilira' le spese necessarie per il funzionamento del Comitato e le eventuali indennita' per gli organi dello stesso.

Testo in vigore dal 20 giugno 1932 al 28 marzo 1936

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urn:nir:stato:legge:1932-05-26;627~art9 · fonte del testo