Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' sostituito dal seguente: "L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:
- 1)generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
- 2)ospedaliera;
- 3)farmaceutica;
- 4)integrativa sanitaria".
Testo vigente dal 18 gennaio 1962
