Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e' sostituito dal seguente: "L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

  • 1)generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
  • 2)ospedaliera;
  • 3)farmaceutica;
  • 4)integrativa sanitaria".

Testo vigente dal 18 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1443~art7 · fonte su Normattiva