All'assicurazione volontaria contro la malattia di cui alla lettera a) del precedente articolo 21 la Cassa provvede previa convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, da stipulare con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La convenzione e' sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'assicurazione volontaria contro la malattia prevede, a scelta degli iscritti, i seguenti due gruppi di prestazioni:

  • A)1 - assistenza medica, generica e specialistica; 2 - assistenza ospedaliera, medica e chirurgica; 3 - assistenza ostetrica; 4 - assistenza farmaceutica; 5 - accertamenti diagnostici e di laboratorio; 6 - cure fisiche; 7 - concorso per protesi;
  • B)1 - assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica; 2 - accertamenti diagnostici e di laboratorio; 3 - concorso per protesi. Il diritto alle prestazioni sorge al 90° giorno dalla data di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art22 · fonte su Normattiva