Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Fino a nuova disposizione sono prorogati:
- a)l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
- b)l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;
- c)l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.
Testo in vigore dal 3 aprile 1951 al 16 dicembre 2010
