Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Fino a nuova disposizione sono prorogati:

  • a)l'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 232;
  • b)l'art. 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, fermo restando, per gli uditori destinati in reggenza, il trattamento economico stabilito dalla legge 10 gennaio 1950, n. 4;
  • c)l'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352.

Testo in vigore dal 3 aprile 1951 al 16 dicembre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-03-05;190~art1 · fonte del testo