I comandi degli insegnanti predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si intendono confermati fino allo scadere del triennio dalla data di decorrenza degli stessi comandi. Scaduto il triennio, la proroga avviene secondo quanto disposto dal precedente articolo 5. Il consiglio d'amministrazione dell'universita' italiana per stranieri dispone, a carico del proprio bilancio, un compenso a favore degli insegnanti comandati in aggiunta al trattamento economico di cui essi godono commisurato alle prestazioni speciali ed aggiuntive ad essi richieste.

Testo vigente dal 12 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-16;181~art6 · fonte su Normattiva