Istituzione di nuove universita'

Art. 50 — Proroga del consiglio di amministrazione

Sino a quando non sara' approvato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi di Trento in armonia con le disposizioni della presente legge, e' prorogata la durata del consiglio di amministrazione e delle altre autorita' accademiche in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa. Essi operano nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge nonche' dallo statuto della libera Universita' degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, e successive modificazioni, in quanto compatibile. Ove allo scadere di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge Universita' non abbia trasmesso al Ministro della pubblica istruzione il testo del nuovo statuto deliberato dalle autorita' accademiche secondo le rispettive competenze, il consiglio di amministrazione sara' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e l'amministrazione provvisoria dell'Universita' sara' affidata ad un commissario governativo nominato con lo stesso decreto, con l'incarico anche di predisporre lo statuto e di provvedere a tutti gli altri atti occorrenti per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ivi compresa la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art50 · fonte su Normattiva