Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i nuovi statuti dell'Universita' per stranieri di Perugia e dell'Universita' per stranieri di Siena, ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero sono adeguati alle disposizioni della presente legge, se gia' adottati ai sensi dello stesso articolo 16. Fino all'assunzione in servizio presso le universita' di cui al comma 1 di almeno tre professori ordinari di ruolo, ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati gli organi di governo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;204~art8 · fonte su Normattiva