Art. 18 — Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza dell'importo necessario per assicurare il ripianamento della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977. Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui ai successivi articoli 19 e 20. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.
Testo in vigore dal 5 giugno 1975 al 1 gennaio 1991
