Art. 19 — Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
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Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 e' versato in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Da detto conto di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo articolo 20, gli oneri connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 18. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 5 giugno 1975 al 1 gennaio 1991
