Art. 5 — Mutilati ed invalidi civili
A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente: "La pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12, sono elevati a L. 38.000. L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 13 della citata legge, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili. L'assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'articolo 22 della legge 11 agosto 1972, numero 485, e' elevato a L. 35.000 mensili".
Testo vigente dal 5 giugno 1975
