A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia e' elevato alla misura di L. 55.950. A decorrere dalla stessa data l'importo mensile delle pensioni di cui al comma precedente comprese, alla data del 31 dicembre 1974, fra L. 42.950 e L. 100.000, al netto degli assegni familiari, e' aumentato di lire 13.000. Dalla maggiorazione di cui al comma precedente sono escluse le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1973, nonche' le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo. Negli aumenti di cui ai precedenti commi sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1975, dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 306/1987

    Questione inammissibile
    30 settembre 1987

    Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe (r.o. 753/1985). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Relatore: FERRARI Depositata in cancelleria il 30 settembre…

    Art. 3 cost. · Art. 9 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 10 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 1 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 12/1986

    Questione infondata
    28 gennaio 1986

    L'adeguamento delle erogazioni previdenziali al crescente costo della vita è scopo che il legislatore ha perseguito secondo criteri di gradualità e compatibilità con le risorse disponibili, onde, in tale contesto, non appare irrazionale la limitazione, prevista dall'art. 1, terzo comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, dell'aumento di cui al secondo comma dello stesso art. 1, alle sole pensioni d'importo compreso tra il minimo e le lire centomila, valendo a salvaguardare il potere d'acquisto di quelle inferiori l'applicazione coordinata di meccanismi perequativi diversi, rinvenibili in altre disposizioni (art. 19, legge n. 153 del 1969; art. 2, legge n. 1338 del 1962; art. 1, primo comma, e 9, legge n. 160 del 1975). (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, escludendo le pensioni inferiori al minimo dall'aumento mensile disposto nel comma precedente, ingiustificatamente discriminerebbe tali trattamenti rispetto a quelli d'importo superiore.) - S. nn. 230/74, 236/76, 34/81, 102/82 e 314/85.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale · Art. 10 Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art1 · fonte su Normattiva