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La misura della indennita' di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli, con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, e' pubblicata per avviso nella Gazzetta Ufficiale provvedendosi in tale sede anche alla rettifica dei dati esposti nei decreti di espropriazione, quando questi risultino difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di esproprio approvati con i predetti decreti, o comunque errati. Entro il termine di venti giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere rettifiche per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Decorso tale termine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennita' di espropriazione con proprio decreto da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli depositati in pagamento della indennita' di espropriazione indicata nei decreti Ministeriali di cui al precedente comma, debbono presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 244, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi, per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennita'.

Testo in vigore dal 30 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-03-15;156~art5 · fonte del testo