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A decorrere dall'esercizio 1934-1935, il Fondo speciale delle Corporazioni, istituito con l'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, versera' all'Erario la somma annua di L. 700.000, restando soppresso lo stanziamento di cui al capitolo 40 (Contributo per compensi a funzionari dell'Ordine giudiziario chiamati a conoscere le vertenze individuali del lavoro) dello stato di previsione della spesa del fondo medesimo per l'indicato esercizio.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
