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A decorrere dall'esercizio 1934-1935, il Fondo speciale delle Corporazioni, istituito con l'art. 26 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, versera' all'Erario la somma annua di L. 700.000, restando soppresso lo stanziamento di cui al capitolo 40 (Contributo per compensi a funzionari dell'Ordine giudiziario chiamati a conoscere le vertenze individuali del lavoro) dello stato di previsione della spesa del fondo medesimo per l'indicato esercizio.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;890~art3 · fonte del testo