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[1]A decorrere dal 1° luglio 1934, il numero dei cancellieri e segretari giudiziari, che, a norma delle vigenti disposizioni, sono addetti al Ministero di grazia e giustizia per servizi speciali e' diminuito di 10.
[2]I funzionari attualmente in servizio al Ministero, che risultino in eccedenza, continueranno a prestare ivi servizio e le vacanze, che man mano si verificheranno, saranno devolute, nei corrispondenti gradi, a vantaggio degli uffici giudiziari.
[3]Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sara' provveduto alla distribuzione dei relativi posti nelle singole sedi giudiziarie.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
