Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]A decorrere dal 1° luglio 1934, il numero dei cancellieri e segretari giudiziari, che, a norma delle vigenti disposizioni, sono addetti al Ministero di grazia e giustizia per servizi speciali e' diminuito di 10.

[2]I funzionari attualmente in servizio al Ministero, che risultino in eccedenza, continueranno a prestare ivi servizio e le vacanze, che man mano si verificheranno, saranno devolute, nei corrispondenti gradi, a vantaggio degli uffici giudiziari.

[3]Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, sara' provveduto alla distribuzione dei relativi posti nelle singole sedi giudiziarie.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-04;890~art6 · fonte del testo