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Entro il limite di due terzi dei posti vacanti di primo cancelliere e di primo segretario, e' data facolta' al Ministro per la grazia e giustizia di conferire la promozione al grado corrispondente, con riserva di anzianita', ai funzionari di cancelleria e segreteria che abbiano superato l'esame di idoneita' nei modi prescritti dal R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;890~art7 · fonte del testo