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[1]La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, non si applica ai funzionari che, all'atto dell'entrata in vigore del detto decreto-legge, avevano gia' conseguito il titolo per la promozione al grado 9°.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 4 giugno 1931 - Anno XII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - De Francisci - Jung

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;890~art8 · fonte del testo