Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Fermi restando i limiti di eta' e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa. ((2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianita' di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza))
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
