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Gli ufficiali in servizio permanente conservano, con la nomina a commissari di leva, il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozioni, ad ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita' o di minore anzianita', appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile. I predetti aumenti di stipendio sono attribuiti con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295. Ai commissari di leva provenienti da ufficiali il trattamento di quiescenza viene liquidato calcolando il servizio di commissario di leva come prestato nella qualita' di ufficiali richiamati in servizio temporaneo. Restano ferme le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 13 del regio decreto 22 febbraio 1928, n. 327, per i commissari nominati prima del 1 gennaio 1923, e per quelli provenienti da armi o servizi che eventualmente non fossero piu' compresi nell'ordinamento dell'Esercito.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1952 al 19 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;43~art4 · fonte del testo