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((Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennita' di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianita' o di minore anzianita', appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello. I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295)).
Testo in vigore dal 19 gennaio 1961 al 11 aprile 1971
