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((Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennita' di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianita' o di minore anzianita', appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello. I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295)).

Testo in vigore dal 19 gennaio 1961 al 11 aprile 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1952 al 19 gennaio 1961. 105 parole tolte, 26 parole aggiunte.

Gli ufficiali in servizio permanente conservanotolto: , con la nomina a tolto: commissari di leva, aggiunto: commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali tolto: dell'ausiliaria aggiunto: della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio tolto: temporaneo. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio tolto: che vengono assegnati aggiunto: e di indennita' di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per tolto: promozioni aggiunto: promozione, ad ufficiali tolto: in servizio permanente di pari grado ed anzianita' o di minore anzianita', appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere tolto: il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto della nomina all'impiego civile aggiunto: l'ammontare stabilito per il grado di colonnello. I predetti aumenti tolto: di stipendio sono attribuiti con tolto: l'osservanza aggiunto: la osservanza delle modalita' di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295tolto: . Ai commissari di leva provenienti da ufficiali il trattamento di quiescenza viene liquidato calcolando il servizio di commissario di leva come prestato nella qualita' di ufficiali richiamati in servizio temporaneo. Restano ferme le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 13 del regio decreto 22 febbraio 1928, n. 327, per i commissari nominati prima del 1 gennaio 1923, e per quelli provenienti da armi o servizi che eventualmente non fossero piu' compresi nell'ordinamento dell'Esercito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;43~art4 · fonte del testo