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((Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali. Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio. Agli stessi spettano i medesimi aumenti di assegni e di indennita' di missione che sono stati o vengono attribuiti anche per promozione ad ufficiali di grado ed anzianita' pari o inferiori, appartenenti alla stessa Arma o servizio di provenienza, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di generale di brigata. I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295)).
Testo in vigore dal 11 aprile 1971 al 9 ottobre 2010
